Art. 18.
(Registro degli affari di conciliazione).

      1.  Ciascuno degli organismi di conciliazione previsti dalla presente legge è tenuto ad istituire un registro, anche informatico, degli affari di conciliazione.
      2.  Il registro di cui al comma 1 deve contenere tutti i dati richiesti dall'Autorità, con particolare riferimento alle parti, all'oggetto della controversia, al conciliatore

 

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designato, alla durata del procedimento e all'esito dello stesso.
      3.  Le notizie e i dati di cui al comma 2 sono destinati a rimanere comunque riservati rispetto ai terzi e sono utilizzabili dall'Autorità ai soli fini statistici del Servizio nazionale integrato.